Art. 2.
(Valutazione dell'efficacia della spesa).

      1. I consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 1, entro il 30 giugno di ciascun anno, presentano al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e agli enti locali territoriali competenti una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti degli interventi oggetto delle convenzioni previste dal medesimo articolo 1, nonché sulla loro efficacia e sugli obiettivi conseguiti.
      2. Qualora, entro due anni dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 1, i consorzi volontari di tutela non abbiano mantenuto l'impegno contabile previsto dalla medesima convenzione, gli stessi consorzi provvedono alla ridestinazione dei fondi agli enti locali territoriali competenti.